Statuto Comitato UNPLI MARCHE
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Art. 1
Denominazione, sede, territorio
- È costituito il Comitato Regionale delle Marche dell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia ed è contraddistinto dalla sigla UNPLI- Marche.
- Lo statuto dell’UNPLI-Marche si conforma ai principi generali dello statuto nazionale dell’UNPLI, in particolare relativamente agli scopi sociali ed ai rapporti con le strutture periferiche. In caso di contrasto su tali aspetti, si intenderanno prevalenti ed applicabili le norme contenute nello Statuto nazionale.
- La sede dell’UNPLI-Marche è situata presso la sede dell’Associazione Pro Loco cui appartiene il Presidente pro-tempore dell’UNPLI-Marche.
- Gli organi del Comitato Regionale possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla sede legale.
- Sono costituiti quattro Comitati Provinciali per le Provincie di PESARO - URBINO, ANCONA, MACERATA, ASCOLI PICENO. I Comitati provinciali dovranno funzionare con gli stessi princìpi contenuti nel presente statuto.
- Possono eventualmente essere costituiti anche Comitati sub-provinciali che saranno regolati dalle stesse norme del presente statuto
Art. 2
Finalità
- L’UNPLI-Marche non ha scopo di lucro e può esercitare qualsiasi attività, diretta o indiretta, continuativa od occasionale, al fine di realizzare i propri scopi in campo turistico, culturale, ecologico, paesaggistico, naturalistico, sociale e nell’ambito della solidarietà e del volontariato.
- L’UNPLI-Marche, nelle sue articolazioni territoriali svolge il ruolo di:
- rappresentanza delle Pro Loco nei confronti delle istituzioni politiche ed amministrative e comunque di tutte le realtà che operano a livello regionale;
- coordinamento delle attività delle Pro Loco anche attraverso i Comitati provinciali e gli eventuali comitati sub-provinciali;
- tutela degli interessi delle Pro Loco;
- informazione, consulenza, promozione ed assistenza alle Pro Loco anche attraverso i Comitati Provinciali e gli eventuali comitati sub-provinciali.
- L’UNPLI-Marche può inoltre promuovere iniziative che favoriscano nel proprio ambito:
- la conoscenza e la valorizzazione del territorio e delle risorse turistiche locali nonché la conservazione dei beni ambientali e culturali
- il richiamo dei turisti ed il miglioramento delle loro condizioni di soggiorno;
- l’informazione e l’accoglienza dei turisti;
- la sensibilizzazione delle popolazioni residenti nei confronti del turismo e la cooperazione di tutti i soggetti che hanno interesse allo sviluppo economico, culturale ed artistico delle località regionali;
- l’organizzazione di manifestazioni a carattere culturale e ricreativo.
- L’UNPLI-Marche è indipendente da qualsiasi ideologia ed organizzazione partitica.
Art. 3
Soci
- Sono soci dell'UNPLI-MARCHE, le Associazioni Pro Loco regolarmente costituite nel territorio della Regione che fanno domanda di iscrizione al Consiglio di amministrazione dell’UNPLI-MARCHE e che ne accettino lo Statuto e che siano in regola con il pagamento della quota sociale.
- I soci concorrono a determinare l’attività dell'UNPLI-MARCHE ed hanno diritto di ottenere dagli organi di questa tutte le notizie e le informazioni disponibili. Hanno diritto d’iniziativa, che si esercita anche sotto forma di proposta, trasmessa al presidente, che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'assemblea o del consiglio d’amministrazione, secondo le rispettive competenze.
- Ciascuna Pro Loco associata mantiene inalterata la propria autonomia ed ha facoltà di gestire programmi del tutto indipendenti da quelli dell'UNPLI-MARCHE.
- Ogni Pro Loco che partecipi ai programmi dell'UNPLI-MARCHE ha diritto di usufruire delle iniziative attraverso le quali si realizzano i programmi stessi, secondo le condizioni di favore determinate dal consiglio di amministrazione.
- Ogni socio può esercitare il diritto di recesso, che ha effetto decorsi sei mesi dalla sua comunicazione al presidente dell'UNPLI–MARCHE e non da diritto a riprendere le quote versate o ad avanzare alcuna pretesa sul patrimonio del Comitato.
- La qualità di socio si perde per dimissioni, morosità per mancato pagamento delle quote sociali per due anni consecutivi, indegnità determinata da inosservanza alle deliberazioni degli organi statutari, da violazioni alle norme del presente statuto, da azioni arrecanti danni morali o materiali al Comitato. La morosità o l’indegnità sono dichiarate dal consiglio di amministrazione.
- Tutti i soci hanno pari poteri, indipendentemente dall’entità della quota associativa versata. Ogni socio esprime un voto. La quota associativa non è trasmissibile.
- Ciascun associato può farsi rappresentare per delega da un altro socio. Ciascun associato non può rappresentare più di un socio
Art. 4
Organi
- Sono organi del Comitato regionale:
- l'assemblea;
- il consiglio di amministrazione;
- il collegio dei revisori dei conti;
- il collegio dei probiviri.
Art. 5
Assemblea
- L'assemblea rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti i soci.
- Dell'assemblea fanno parte tutte le Pro Loco in regola con il pagamento della quota annuale.
- L'assemblea e costituita dal Presidente, o suo delegato, di ogni Pro Loco associata.
Art. 6
Competenze dell'assemblea
- L’Assemblea è il massimo organo dell’UNPLI-Marche.
- Le decisioni dell’Assemblea sono vincolanti per tutte le strutture organizzative dell’UNPLI-Marche.
- E’ specifico compito dell’Assemblea:
- approvare lo statuto e le sue modifiche con la presenza di almeno la metà degli associati;
- deliberare gli indirizzi ed i programmi generali dell’UNPLI-Marche;
- approva il Conto consuntivo entro il 31 maggio dell’anno successivo cui lo stesso si riferisce;
- eleggere i membri del Consiglio di amministrazione determinandone il numero
- nominare il collegio dei revisori dei conti e dei probiviri;
- deliberare la contrazione di mutui e l’acquisto, alienazione o permuta dei beni immobili;
- deliberare l’eventuale scioglimento del comitato regionale con la presenza dei due terzi degli associati.
- Tutti gli atti e le deliberazioni dell’Assemblea sono pubblici e a disposizione di tutti i soci i quali possono prenderne visione ed eventualmente averne copia previo pagamento degli eventuali costi.
Art. 7
Convocazione e funzionamento dell'assemblea
- L'assemblea e convocata dal presidente mediante comunicazione scritta alle Pro Loco associate, recante l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché degli argomenti da trattare, almeno dieci giorni prima dell'adunanza. L’avviso di convocazione deve essere pubblicato
- Nei casi d'urgenza, i componenti possono essere convocati anche telegraficamente o per telefax o fonogramma, entro le ventiquattro ore precedenti il giorno stabilito per la riunione.
- L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per stabilire gli indirizzi e i programmi generali dell’attività e per discutere la relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione del Comitato regionale. Si riunisce, inoltre, ogniqualvolta il presidente lo ritenga opportuno. Il presidente provvede altresì a convocare l'assemblea, in un termine non superiore a venti giorni, quando ne faccia istanza almeno un quinto delle Pro Loco associate in regola con il pagamento della quota annuale o la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione oppure il presidente del collegio dei revisori dei conti, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
- L'assemblea delibera a votazione palese e a maggioranza dei votanti. Nelle deliberazioni riguardanti persone può essere richiesto lo scrutinio segreto e la seduta segreta. A parità di voti, prevale quello del presidente dell'Assemblea.
- In prima convocazione, l'assemblea e validamente costituita con la partecipazione di almeno la meta più uno dei delegati delle Pro Loco associate, che rappresentino associazioni in regola con il pagamento della quota annuale.
- Con lo stesso avviso della prima convocazione può essere fissata la seconda convocazione, ad almeno un'ora di distanza dalla prima.
- In seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita con almeno quattro presenti e delibera a maggioranza degli stessi. Le proposte, non comprese nell'avviso di prima convocazione, non possono essere poste in deliberazione.
- Non possono essere discussi e deliberati in seconda convocazione:
- elezione e nomina degli organi sociali se non con la presenza di almeno un quinto degli associati
- approvazione dello statuto e le sue modifiche se non con la presenza di almeno la metà degli associati;
- deliberazione dello scioglimento del comitato regionale se non con la presenza di almeno i due terzi degli associati.
- Di ogni seduta è redatto il verbale secondo le modalità stabilite dal presidente dell'assemblea.
Art. 8
Consiglio di amministrazione
- Il Consiglio di amministrazione viene eletto dall’Assemblea la quale di volta in volta ne stabilisce anche il numero dei componenti. Per procedere alle elezioni in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un quinto degli associati.
- Il Consiglio di amministrazione è composto da tre a nove Consiglieri e dura in carica per quattro anni.
- Il Consiglio di amministrazione alla prima riunione, elegge tra i suoi componenti il Presidente ed il Vice-Presidente che durano in carica come il Consiglio.
- Il Consiglio di amministrazione può chiamare a partecipare alle proprie sedute, i Presidenti dei Comitati provinciali, i rappresentanti dell’UNPLI-Marche nei vari organismi, esperti e consulenti.
- Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.
- E’ convocato, anche in forma verbale, dal Presidente cui spetta la determinazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno, senza formalità. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. Le riunioni non sono pubbliche salvo diversa decisione del Consiglio stesso. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; a parità di voti prevale quello del Presidente.
- Le dimissioni o la cessazione dalla carica di oltre la metà dei componenti comportano la decadenza dell’intero consiglio di amministrazione.
- Il componente che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio, decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di amministrazione.
- Alla sostituzione di singoli componenti dimissionari, decaduti o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede l’Assemblea dei soci. In caso di riduzione del numero degli amministratori al di sotto del minimo consentito, potranno essere chiamati a far parte del consiglio stesso altri soci, fino alla successiva Assemblea, in cui si provvederà alla formale sostituzione degli amministratori.
- Una volta scaduto il termine di durata, il Consiglio di amministrazione resterà in carica esclusivamente per l’ordinaria amministrazione, fino all’insediamento del nuovo Consiglio.
Art. 9
Competenze del consiglio di amministrazione
- Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione ordinaria e straordinaria dell'UNPLI-MARCHE e al compimento di tutti gli atti che non siano riservati dallo statuto all'assemblea o che non rientrino nelle competenze del presidente. Riferisce annualmente all'assemblea sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge funzione propositiva e di impulso nei confronti della stessa.
- Competono in particolare al consiglio di amministrazione:
- la predisposizione degli atti di competenza dell'assemblea;
- l’esame delle richieste di adesione delle Pro Loco all’Associazione e la relativa ammissione;
- il programma annuale o pluriennale ed eventuale previsione finanziaria, il conto consuntivo e le relative variazioni;
- provvedere, con finalità di efficienza ed equilibrio finanziario alla gestione amministrativa, economica e patrimoniale;
- l'esame dei progetti e delle richieste di attività provenienti da soci o da terzi;
- il conferimento di incarichi professionali;
- le convenzioni;
- la nomina, la designazione e la revoca di rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni;
- i contributi, le indennità, i compensi e i rimborsi ad amministratori o a terzi;
- l'autorizzazione al rilascio di fidejussioni al fine di consentire, sotto qualsiasi forma, l'anticipata disponibilità di contributi, sia pubblici che privati, accertata a favore del Comitato regionale;
- la determinazione dell'ammontare delle quote associative annuali.
- Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, tenuto conto dell’attività da svolgere, può determinare i settori di competenza dei propri componenti o attribuire agli stessi incarichi speciali.
- Il consiglio di amministrazione, per affiancare o sostenere l’attività dei propri componenti, può avvalersi di collaboratori, individuati tra i soci delle Pro Loco aderenti o di gruppi tematici costituiti tra gli stessi, oppure di esperti e di personalità insigni anche esterni all'associazione.
- Il consiglio di amministrazione può nominare, nel proprio seno, una giunta esecutiva ristretta cui delegare proprie competenze o per coadiuvare il presidente nella gestione.
- Il presidente sovrintende all'andamento generale dell'UNPLI-MARCHE. Provvede a promuovere e a coordinare l’attività dell'assemblea e del consiglio di amministrazione. Rappresenta l'UNPLI-MARCHE ad ogni effetto di legge.
In particolare, il presidente provvede a:
- a convocare e presiedere l'assemblea e il consiglio di amministrazione, eseguire le rispettive deliberazioni, firmare, anche a mezzo di componenti del consiglio di amministrazione da lui delegati, gli atti relativi alla gestione;
- esercitare le azioni possessorie e cautelari nell'interesse del Comitato regionale;
- stipulare i contratti e le convenzioni;
- ordinare le spese, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle deliberazioni degli organi del Comitato e disporre per gli incassi;
- sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici e impartire le direttive ai responsabili degli stessi;
- disporre per la diffusione in ogni sede opportuna di apposito bollettino periodico di informazioni e comunicazioni.
- Il vicepresidente sostituisce il presidente in tutte le predette funzioni in caso di assenza o impedimento; in assenza o impedimento anche del vicepresidente, le funzioni sono svolte dal componente più anziano di età del consiglio di amministrazione.
Art. 10
Revisori dei conti
- La gestione economico-finanziaria e controllata dal collegio dei revisori dei conti, costituito da tre componenti nominati dall'assemblea anche all'esterno.
- I revisori dei conti nominano il proprio Presidente. Restano in carica per la stessa durata del Consiglio di amministrazione e comunque, fino alla loro sostituzione.
- Spetta ai revisori accertare la regolare tenuta della contabilità sociale. A tal fine il collegio dei revisori redige una relazione annuale.
- Il collegio, anche attraverso i singoli componenti, può in ogni momento accertare la consistenza di cassa e può procedere ad atti di ispezione e di controllo. Ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comitato regionale e può depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi del Comitato stesso. Ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute dell'assemblea e del consiglio di amministrazione. Delle sue osservazioni e pareri deve essere fatta menzione nel processo verbale.
- I revisori rispondono della verità delle attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione, richiedono al presidente del Comitato regionale la convocazione dell'assemblea.
- In ordine ai doveri ed alle responsabilità del collegio dei revisori si applicano gli artt. 2403, 2404 e 2407 del codice civile.
Art. 11
Collegio dei probiviri
- Il collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e tre supplenti eletti dall'assemblea. Il collegio nomina, tra gli effettivi, il proprio presidente. Dura in carica quattro anni.
- Il collegio dei probiviri ha il compito di dirimere ogni controversia fra i soci, fra gli organi del Comitato, fra questi e le singole Pro Loco, con particolare riguardo al rispetto delle norme e delle finalità del presente statuto. Esprime parere sull'applicazione delle sanzioni disciplinari.
- Le sue decisioni sono inappellabili.
Art. 12
Organizzazione degli uffici e del personale
- L'UNPLI-MARCHE può dotarsi di una stabile struttura tecnico-amministrativa secondo la pianta organica deliberata dall'assemblea.
- Può avvalersi di personale messo a disposizione dalle Pro Loco associate, dagli enti locali e da altri enti pubblici.
Art. 13
Patrimonio ed entrate
- Il patrimonio e costituito:
- dai beni mobili e immobili di proprietà del Comitato;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali donazioni e lasciti sia di persone fisiche, sia di enti pubblici e privati.
- Le entrate sono costituite:
- dalle quote sociali;
- dai contributi dello Stato, della Regione, di altri enti pubblici e privati;
- dai proventi derivanti dallo svolgimento delle attività di cui all'art. 2;
- da ogni altra eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
- E’ vietata la distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita del Comitato, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- In caso di scioglimento del Comitato regionale per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altro organismo con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’eventuale organismo di controllo (Autority) del settore non profit.
Art. 14
Esercizio finanziario e bilanci
- L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
- Non possono essere assunti impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate ed indicate in bilancio, se non previo reperimento di ulteriori finanziamenti di pari importo.
- Il conto consuntivo è deliberato entro il 31 maggio dell’anno successivo.
- Il conto consuntivo deve essere accompagnato dalla relazione del presidente dell'UNPLI-MARCHE sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti.
Art. 15
Comitati Provinciali
- L’UNPLI - Marche si articola, su base territoriale, in Comitati provinciali composti da almeno 3 membri, compreso il Presidente.
- l Comitato provinciale viene eletto dall’Assemblea dei soci UNPLI della provincia, con gli stessi criteri determinati per il Comitato regionale.
- Il suo funzionamento e le sue competenze si articolano e sono regolati dagli stessi criteri, principi e norme previsti per il Comitato regionale dal presente Statuto, il quale va inteso come strumento statutario anche dei Comitati provinciali e degli eventuali comitati sub-provinciali.
- I Comitati provinciali sono inoltre organi di raccordo tra la struttura regionale e le realtà locali.
Art. 16
Norme applicabili
- Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si osservano, in quanto applicabili, le norme del codice civile in materia di associazioni e di fondazioni nonché i principi contenuti nello statuto dell’UNPLI nazionale
Art. 17
Disposizione transitoria
- In sede di prima applicazione dello statuto, alla convocazione e alla presidenza dell'assemblea per l'elezione degli organi del Comitato regionale provvede il presidente in carica.
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